PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul progetto «Treni alta velocità» (TAV), di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

          a) verificare l'attuazione delle normative vigenti in materia e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;

          b) verificare i costi complessivi del progetto, dalla costituzione di TAV Spa alla data di entrata in vigore della presente legge, individuando i costi sostenuti direttamente o indirettamente dallo Stato per la progettazione, la gestione delle relazioni contrattuali e per altre opere strettamente correlate al progetto;

          c) verificare i costi effettivi sostenuti e da sostenere per la realizzazione di nodi, materiale rotabile e infrastrutture aeree;

          d) quantificare gli oneri finanziari a carico dello Stato in relazione alle garanzie per i prestiti attivati da TAV Spa, verificandone la regolarità;

          e) verificare la gestione complessiva del progetto alta velocità, con particolare riguardo alle procedure e agli accordi intercorsi tra Ferrovie dello Stato Spa, TAV Spa e general contractor;

          f) verificare la regolarità degli appalti;

          g) verificare la redditività del progetto in relazione ai costi ferroviari coperti dalle risorse pubbliche complessive;

          h) verificare che il sistema di alimentazione sia stato realizzato ottenendo la riduzione dei costi del materiale rotabile;

          i) proporre soluzioni legislative e amministrative tese a rendere più coordinata

 

Pag. 5

e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e a rimuovere le disfunzioni eventualmente accertate;

          l) verificare la rispondenza tra il progetto TAV e le politiche infrastrutturali, le strategie organizzative e di mercato, con particolare riguardo al recupero di quote di domanda di trasporto di lunga percorrenza di passeggeri e merci;

          m) realizzare un'analisi dettagliata del quadro infrastrutturale, del grado di funzionalità, degli incrementi di capacità e di velocità commerciale conseguiti con il progetto TAV;

          n) verificare che il sistema di integrazione della rete garantisca la piena interoperabilità e cooperazione fra ferrovie a livello nazionale ed europeo;

          o) verificare che la realizzazione dei nodi abbia tenuto conto delle priorità del trasporto pubblico locale e delle merci;

          p) verificare la possibilità di percorsi alternativi a quello della Val di Susa;

          q) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.

      2. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento la relazione finale entro i successivi due mesi.
      3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun

 

Pag. 6

gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.
(Testimonianze).

      1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 e 384-bis del codice penale.

Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti).

      1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.
      2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di

 

Pag. 7

inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.
(Organizzazione interna).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
      2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
      3. Tutte le volte che lo ritiene opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
      4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
      5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
      6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.